A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, la circolare 17/E (in allegato in basso) che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla cessione del sismabonus, a seguito dei quesiti pervenuti successivamente alla pubblicazione del precedente documento di prassi (circolare 11/2018 ), che si concentrava sulle cessioni riguardanti l’ecobonus.

In particolare la circolare 11/2018 (in allegato in basso) precisava che:

  • la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
  • per “altri soggetti privati” (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013) si intendono operatori diversi dai fornitori di servizi, ma collegati al rapporto che giustifica la detrazione.

Per semplificare, inoltre, la stessa circolare stabiliva che “la detrazione può essere trasferita, in caso di lavori condominiali, ad altri beneficiari dell’agevolazione per gli stessi lavori e, più in generale, ad altre società del gruppo che ha effettuato gli interventi con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari”.

Scendendo più nel dettaglio, spiega l’Agenzia sul suo portale Fisco Oggi, sono cinque i dubbi “risolti” dalla circolare 17/2018:

  1. il primo riguarda l’applicabilità dei chiarimenti della circolare 11/2018 alle cessioni di credito connesse agli interventi di messa in sicurezza degli edifici nei comuni ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio sismico (articolo 16, Dl 63/2013). La risposta dell’Amministrazione finanziaria è sì. Considerato, infatti, che le due agevolazioni seguono la stessa ratio e, in pratica, la stessa formulazione normativa, le limitazioni previste dalla circolare 11/2018, a proposito di cessionari e numero di trasferimenti del diritto alla detrazione in caso di ecobonus, possono ritenersi valide anche per le detrazioni riguardanti il sismabonus;
  2. sempre in riferimento alla precedente circolare, viene chiesto all’Agenzia se per soggetto privato “collegato”, a cui è consentito cedere il credito, si possa intendere una qualsiasi delle imprese che partecipano al Consorzio o alla Rete d’imprese. Anche in questo caso l’Amministrazione non dà interpretazioni restrittive: la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti pure se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete. No alla cessione, invece, nei confronti degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle società finanziarie anche se appartenenti alla compagine;
  3. la terza risposta stabilisce che il credito può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’opera di riqualificazione energetica e/o l’intervento antisismico. La cessione può avvenire anche nei confronti di chi ha fornito il materiale necessario, trattandosi di soggetto collegato all’operazione che ha dato origine alla detrazione
  4. via libera alla cedibilità, con il quarto chiarimento, anche a favore di fornitori o subappaltatori e subfornitori che non hanno eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura;
  5. infine, in risposta alla quinta e ultima domanda, l’Agenzia precisa che, per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta, il collegamento con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato  con riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.

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