Grazie alle istruzioni ENEA facciamo il punto su questo tipo di agevolazione fiscale.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito.

Per quali edifici

  • Alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • Devono essere dotati di impianto termico;

Entità del beneficio

È possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018;

il limite massimo di spesa ammissibile è di 100.000 €

Requisiti tecnici specifici dell’intervento

  • L’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
  • tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • Per impianti di potenza termica utile complessiva> 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
  • Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

Spese agevolabili

  • Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione;
  • Interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • Spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Documentazione da trasmettere all’ENEA

“Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

Documentazione da conservare

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato(ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
  • dichiarazione del fornitore (o produttore) dell’unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.
  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; – schede tecniche.
  • fatture relative alle spese sostenute; – ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.